DIVIETO DI PRODURRE LA CORRISPONDENZA SCAMBIATA CON IL COLLEGA (ART. 48 CDF) – AVVOCATO CHE AGISCE QUALE LIQUIDATORE ASSICURATIVO – INSUSSISTENZA DELL’ILLECITO DISCIPLINARE
Pur sussistendo il principio generale, di cui all’art. 48 CDF, di divieto di produrre in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi (qualificata come riservata ovvero comunque contenente proposte transattive e relative risposte) non sussiste violazione deontologica laddove l’avvocato (la cui corrispondenza venga poi prodotta in giudizio) agisca quale liquidatore di una compagnia assicurativa. Nel caso di specie si è ritenuto non esservi luogo a provvedimento disciplinare nei confronti
dell’incolpato che aveva prodotto in una causa pendente davanti al Tribunale di Genova la corrispondenza, inerente le trattative per la definizione di una vertenza, intercorsa con un avvocato che agiva quale liquidatore assicurativo (emergeva, tra l’altro, dalla corrispondenza, che l’indirizzo di posta elettronica era quello attribuito all’avvocato
dalla compagnia assicurativa, che nell’intestazione delle e-mail risultava chiaramente come le stesse provenissero dall’Ufficio sinistri della medesima compagnia nonché, infine, la necessità, dichiarata dall’avvocato/liquidatore, di “riferire al suo diretto superiore” informando poi il collega “circa le determinazioni della sua mandante”).